Vuoi acquistare un bene prezioso?
I beni dati in pegno che non vengono riscattati dal proprietario, sono periodicamente venduti ad asta pubblica presso sale attrezzate messe a disposizione dalla Banca. Gli oggetti sono esposti nei giorni che precedono l’asta al fine di consentire una valutazione preventiva da parte dei partecipanti. Partecipare ad un'asta del Credito Siciliano - In Pegno può così rappresentare un modo valido ed alternativo per acquistare preziosi, argenti e orologi a prezzi interessanti. Chiunque può partecipare all'asta ed effettuare delle offerte. Queste ultime possono essere orali oppure segrete (per iscritto). Le offerte orali formulate durante lo svolgimento dell'asta pubblica (mediante alzata di mano o dichiarazione dell'offerta a voce) sono fissate, di norma, nella misura minima in aumento del 5% del prezzo base, mentre le offerte segrete per iscritto (da depositare entro i termini fissati dalla Banca) devono essere di importo almeno pari al prezzo base d'asta aumentato del 5%. Qualora le offerte scritte risultassero pari all'ultima offerta orale della gara, l'aggiudicazione avverrà a favore di quest'ultima. Oltre all'importo di aggiudicazione l'acquirente dovrà pagare i diritti d'asta, fissati al 20%. La vendita all'asta è disciplinata dalle norme di Legge e da uno specifico Regolamento Interno.
torna a inizio pagina

Come partecipare ad un'asta mediante offerta segreta
Chi volesse concorrere all'aggiudicazione di un oggetto posto in vendita all'asta può intervenire nei luoghi, giorni e ore previsti per le vendite, ma può farlo anche con una offerta segreta (offerta scritta, in busta chiusa anonima).

Concorrere con offerta segreta è possibile nel seguente modo:
  1. Recarsi presso la Sede d'asta del Credito Siciliano, compilare in ogni sua parte il modello di offerta staccando quindi la prima pagina dalle altre due.
  2. Effettuare presso la stessa Sede il deposito cauzionale, solitamente pari al 20% della base d'asta del lotto per cui si intende concorrere, presentando la seconda e terza copia del modello d'offerta (prive della indicazione dell'offerta stessa).
  3. Inserire la prima pagina del modello compilato (recante l'ammontare dell'offerta), la fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento e del codice fiscale, il proprio recapito telefonico e la copia della ricevuta di versamento del deposito cauzionale in una busta da sigillare. Indicare sul fronte di detta busta unicamente i seguenti elementi: numero del lotto per il quale si concorre, data della vendita e base d'asta del lotto: qualsiasi altra indicazione sulla busta sarà causa di nullità dell'offerta.
  4. Le offerte dovranno essere consegnate al personale addetto, pena inamissibilità alla gara, entro le ore 12.00 del giorno feriale precedente l'asta.
Il pagamento dovrà essere effettuato, entro i due giorni successivi, presso la stessa Sede in cui era stato effettuato il versamento del deposito cauzionale. Quest'ultimo verrà trattenuto a deconto del complessivo importo da pagare. Gli oggetti aggiudicati saranno consegnati contestualmente al pagamento.
Le offerte così pervenute concorreranno alla aggiudicazione dei lotti interessati, secondo le norme di Legge e di Regolamento interno.
Qualora l'offerta segreta dovesse risultare aggiudicataria del lotto, il Personale del Credito Siciliano appositamente incaricato contatterà telefonicamente l'interessato il primo giorno lavorativo successivo all'asta per comunicare l'importo di aggiudicazione e i relativi diritti d'asta. Il pagamento dovrà essere effettuato per mezzo di bonifico bancario, entro i due giorni successivi, presso la stessa Dipendenza in cui era stato effettuato il versamento del deposito cauzionale. Quest'ultimo verrà trattenuto a deconto del complessivo importo da pagare.
Gli oggetti aggiudicati saranno inviati a ricezione del bonifico, in conforme intesa con l'aggiudicatario, a mezzo corriere assicurato.
torna a inizio pagina

Calendario aste
città dove quando
Sala Aste di Catania Corso Italia, 161 Dal 7 gennaio al 31 luglio e dal 1° settembre al 20 dicembre: tutti i martedì non festivi con inizio alle ore 9.30
Sala Aste di Palermo piazza Verdi, 58 Dal 7 gennaio al 31 luglio e dal 1° settembre al 20 dicembre: tutti i giovedì non festivi con inizio alle ore 9.30

torna a inizio pagina

Aste speciali
Attualmente non è prevista alcuna asta speciale.
torna a inizio pagina

Regolamento
Estratto del Regolamento del servizio Credito su Pegno


Parte I - NORME GENERALI (omissis)

Parte II - OPERAZIONI DI CREDITO SU PEGNO

Art. 7 - Materie di competenza del Consiglio di Amministrazione (omissis)

Art. 8 - Periti Stimatori (omissis)
La Banca e i Periti Stimatori non assumono alcun impegno nei confronti del pignorante o di terzi per il valore di stima attribuito agli oggetti all’atto della costituzione in pegno.
I Periti Stimatori, nel determinare il valore di stima delle cose offerte in pegno, o all’atto della nuova stima per il rinnovo del prestito, debbono tenere conto unicamente: del valore strettamente commerciale degli oggetti costituenti la garanzia del prestito; del valore che potrà essere realizzato con la vendita coattiva degli oggetti stessi; delle possibili diminuzioni di valore per deterioramento o per altre cause verificabili prima del termine di Legge previsto per la vendita all’asta. Deve pertanto essere esclusa ogni considerazione di eventuali valori di affezione o comunque di pregi che non siano di sicuro realizzo.

Art. 9 – Caveau Pegni (omissis)

Art. 10 - Polizza di pegno
Le sovvenzioni sono effettuate mediante rilascio al prestatario di una polizza nella quale sono riportati: la denominazione della Banca; l’indicazione delle Sedi dove possono essere compiute le operazioni di pegno; l’orario di servizio; la descrizione degli oggetti impegnati; il valore di stima attribuito; l’importo del prestito concesso; la data di concessione, o di rinnovo, la durata e la data di scadenza del prestito; i corrispettivi dovuti alla Banca; le norme relative allo smarrimento, alla sottrazione e alla distruzione delle polizze; le firme del Responsabile del Servizio (o di un sostituto all’uopo designato nei casi di assenza o impedimento) e del Perito Stimatore; il nome del pignorante; il testo dell’art. 31 della Legge n° 745 del 10 maggio 1938; eventuali altre avvertenze. La polizza di pegno, pur contenendo l’indicazione del nome, è al portatore.

Art. 11 - Identificazione
A norma della Legge 4 febbraio 1977 n. 20 il personale incaricato deve provvedere ad annotare le generalità ed il domicilio di chi costituisce il pegno e di chi esibisce la polizza per il riscatto, nonché gli estremi di un documento di identificazione ed il codice fiscale (quest’ultimo ai fini degli adempimenti previsti dalle norme sull’antiriciclaggio).

Art. 12 - Perfezionamento dell’operazione di pegno
Le operazioni di pegno si intendono perfezionate con il ritiro da parte del pignorante della polizza di pegno unitamente alla sovvenzione relativa.

Art. 13 - Rinnovo del prestito
La Banca consente il rinnovo del prestito alla scadenza, sino a quando le cose costituite in pegno non siano state aggiudicate all’asta pubblica, previa presentazione della relativa polizza e pagamento di quanto dovuto per interessi e diritti accessori.
La Banca si riserva il diritto insindacabile di subordinare la concessione del rinnovo in rapporto al rimborso parziale del prestito quando risulti diminuito il valore di stima delle cose costituite in pegno. In tal caso il ricorrente deve versare, oltre agli interessi ed accessori, anche la quota di rimborso richiesto.

Art. 14 - Riscatto del pegno
Il riscatto del pegno può essere effettuato in qualsiasi momento, sino a quando le cose costituite in pegno non siano state aggiudicate all’asta pubblica, previa presentazione contestuale della relativa polizza e pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi ed accessori.
Le cose riscattate devono essere ritirate - salvo l’eventuale preavviso ove previsto da disposizioni degli Organi della Banca - lo stesso giorno della richiesta previo pagamento di quanto dovuto alla Banca.
Nessun reclamo è ammesso, per qualsiasi motivo, dopo l’avvenuto ritiro degli oggetti riscattati.
Trascorso il periodo di tempo fissato dai competenti Organi della Banca, gli oggetti riscattati e non ritirati sono venduti all’asta; il ricavato, infruttifero, è tenuto a disposizione del portatore del tagliando di riscatto per cinque anni; trascorso tale termine senza che sia stato reclamato, il ricavato si intende prescritto a favore della Banca.

Art. 15 - Limitazione alla costituzione in pegno di beni
La Banca stabilisce, a suo insindacabile giudizio, le specie delle cose accettabili in pegno, che devono avere un valore commerciale prontamente realizzabile; può escludere cose che per volume, peso o altro motivo non siano convenientemente custodibili nei suoi magazzini.
Non possono comunque essere costituiti in pegno gli oggetti fragili, corruttibili, facilmente infiammabili od esplodenti, radioattivi, i commestibili, i liquidi, il mobilio in genere, gli arredi di vestiario e di equipaggiamento militare od equiparati, gli abiti religiosi, i paramenti sacri, gli oggetti di culto.

La Banca, inoltre, rifiuta la concessione di prestiti quando ha fondato motivo di ritenere che le cose offerte in pegno siano di illegittima provenienza.

Art. 16 - Danneggiamento del pegno
La Banca non risponde dei danni alle cose date in pegno derivanti da naturale deperimento o da difetti intrinseci, palesi od occulti, anche se non indicati in polizza; non risponde, altresì, dei danni arrecati dalle tarme e da altri insetti e animali; non risponde, infine, della perdita totale o parziale delle cose stesse quando essa derivi da caso fortuito o da forza maggiore.
Quando la Banca è responsabile del danno derivato alle cose date in pegno, la misura del risarcimento non può mai eccedere il valore di stima attribuito alle cose costituite in pegno al momento della concessione del prestito aumentato di un quarto, dedotto, però, l’importo del credito della Banca per capitale, interessi ed accessori.

Art. 17 - Limitazioni all’utilizzo del servizio e facoltà di espulsione dai locali
Sono esclusi da tutte le operazioni di pegno coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età a termini di Legge.
La Banca, a suo insindacabile giudizio, può non ammettere nei propri locali ed escludere da qualsiasi operazione di credito su pegno tutti coloro i quali siano comunque sospetti di speculazione a danno dei pignoranti.
Tale facoltà si estende anche nei confronti di chiunque si comporti in modo inurbano nei riguardi del personale e del pubblico ed in qualsiasi modo turbi la quiete nei locali stessi.

Art. 18 - Restituzione di cose rubate costituite in pegno
Il proprietario di cose rubate o smarrite costituite in pegno e chiunque, per qualsiasi titolo, abbia diritti su cose costituite in pegno, per ottenerne la restituzione deve preventivamente rimborsare la Banca delle somme date in prestito versando, inoltre, gli interessi ed accessori.

Art. 19 - Notizie ed ispezioni sui pegni
Ogni notizia riguardante le singole operazioni di pegno può essere comunicata soltanto a chi dimostri di essere in possesso della relativa polizza.
E’ di norma vietata l’ispezione di oggetti costituiti in pegno, anche a chi sia in possesso della relativa polizza, salvo i casi in cui ciò sia richiesto dall’Autorità Giudiziaria o sia autorizzato dal Responsabile del Servizio.
torna a inizio pagina

VENDITA DEI PEGNI

Art. 20 - Norme generali per la vendita all' asta
Le aste vengono effettuate secondo le norme stabilite dalla Legge, dal presente Regolamento affisso in estratto nelle sedi della Banca e nella sala delle aste, nonché secondo le istruzioni impartite dai competenti Organi della Banca.

Art. 21 - Vendita dei pegni
Le cose costituite in pegno a garanzia di prestiti che non siano stati estinti o rinnovati nei termini contrattuali sono vendute all’asta pubblica trascorsi trenta giorni dalla scadenza, in conformità alle norme di Legge, al presente Regolamento nonché secondo le istruzioni impartite dagli Organi della Banca competenti. Parimenti la Banca ha facoltà di vendere, in conformità alle norme di cui sopra, i pegni riscattati o venduti all’asta e non ritirati nei termini previsti.

Art. 22 - Luogo e giorni di vendita
Le aste sono effettuate nel luogo, giorno ed ora fissati dall’apposito avviso degli incanti, affisso presso gli sportelli Linea Pegno e nel luogo di effettuazione dell’asta e divulgato con le modalità di cui agli articoli 48 e 49 del R.D. 25 maggio 1939 n. 1279.

Art. 23 - Direzione delle aste
La direzione e la vigilanza delle aste sono affidate ad uno o più dipendenti dell’Istituto, designati dai competenti Organi della Banca; essi sono responsabili del regolare svolgimento delle aste e sono investiti di tutti i poteri necessari per assicurarlo. In particolare essi hanno la facoltà di:

  - dichiarare nulla l’asta quando si avverta che tra i partecipanti siano in corso irregolarità (artt. 353 e 354 del     Codice Penale) o in presenza di difficoltà obiettive;
  - sospendere le aste preannunciate od incominciate, nel caso di insufficiente concorso di pubblico o per altri     motivi di cui si riservano l’apprezzamento;
  - far allontanare dalla sala delle aste coloro che ne turbano il regolare andamento;
  - vietare la partecipazione alle aste a coloro che, resisi aggiudicatari, non abbiano provveduto al pagamento del     prezzo ed oneri conseguenti o, quanto meno, della differenza di prezzo tra la prima e la seconda aggiudicazione    resasi necessaria per loro colpa;
  - vietare, nella sala delle aste, di vendere o cedere ad altri i pegni acquistati, nonché di addivenire a qualsiasi altra     contrattazione.

Art. 24 - Ritiro del pegno dalla vendita
I pegni messi in vendita ma non ancora aggiudicati, anche se precedentemente esposti, possono essere ritirati dall’asta in qualsiasi momento, anche quando la gara sia in corso, in considerazione di quanto previsto dalla Legge circa la rinnovazione ed il riscatto del pegno.

Art. 25 - Visione al pubblico degli oggetti da vendere
Coloro che intendono concorrere alle aste possono prendere visione degli oggetti nei giorni e nelle ore allo scopo eventualmente fissati per l’esposizione, oppure prima della licitazione.
Se in fase di visione si verificassero guasti o danni ad un oggetto, la persona cui il fatto è imputabile dovrà risarcire il danno arrecato.
Al danneggiante l’incaricato responsabile dell’asta può chiedere il deposito di una cauzione a garanzia del risarcimento, senza pregiudizio di altre azioni.
Dell’accaduto il suddetto incaricato redige verbale in cui sono raccolte eventuali deduzioni e la firma del danneggiante.

Art. 26 - Determinazione dei prezzi base d’asta
Il Responsabile del Servizio Pegni o altro Perito Stimatore dallo stesso incaricato fissa i prezzi base d’asta, forma i lotti da vendere, eventualmente frazionando i pegni secondo convenienza, predispone l’esposizione ed in sede di licitazione illustra gli oggetti posti all’incanto.
I prezzi base devono tenere conto del valore effettivo degli oggetti da vendere che viene determinato sulla scorta dei valori correnti ed aggiornati di mercato.

Art. 27 - Norme sulle offerte
Le offerte possono essere orali oppure segrete (per iscritto).
Le offerte orali di rilancio devono essere espresse a voce alta o con indicazioni ben visibili.
Le offerte orali, compresa la prima, formulate durante lo svolgimento dell’asta pubblica, sono fissate, di norma, nella misura minima in aumento del 5% del prezzo base, salvo l’arrotondamento per eccesso o per difetto che potrà essere operato dal dipendente incaricato di dirigere l’asta a suo giudizio insindacabile, come pure quest’ultimo potrà accettare offerte inferiori alla suddetta percentuale.
Le offerte segrete per iscritto debbono essere di importo almeno pari al prezzo base d’asta aumentato del 5%. Le offerte stesse debbono essere depositate entro i termini fissati dalla Banca.
L’offerta segreta per iscritto deve essere redatta sull’apposito modulo fornito dalla Banca, secondo le indicazioni che ne assicurano, tra l’altro, l’assoluta segretezza; tale modulo contempla, inoltre, la esplicita accettazione delle norme del presente regolamento.
Le offerte segrete per iscritto contengono l’impegno, da parte dell’offerente, di effettuare un ulteriore rilancio in aumento dell’offerta più alta raggiunta in sede di licitazione verbale o di altra offerta segreta per iscritto sempreché non sia oltrepassata la somma massima che l’offerente deve indicare nell’offerta segreta per iscritto. Nel caso che, con tale ulteriore rilancio, venga oltrepassato tale limite, si riduce il rilancio stesso in modo da raggiungere esattamente la somma medesima indicata nell’offerta segreta per iscritto.
Le offerte segrete per iscritto, che non contengano uno soltanto degli elementi richiesti o dove uno di questi sia indicato in maniera errata o non chiara, vengono considerate nulle.
Parimenti vengono considerate nulle le offerte segrete per iscritto corredate da depositi cauzionali insufficienti.

Art. 28 - Depositi cauzionali
Non possono essere accettate offerte segrete per iscritto se l’offerente, contestualmente, non esegue, a dimostrazione della serietà della propria offerta, un deposito cauzionale infruttifero in contanti nella misura stabilita dalla Banca e pubblicizzata a mezzo di appositi cartelli.

Tale deposito infruttifero:
 a) in caso di aggiudicazione:
  - viene imputato in conto del prezzo di aggiudicazione, al momento del pagamento del prezzo stesso;
  - viene incamerato dalla Banca a titolo di penale qualora non venga pagato il prezzo di aggiudicazione
   entro il primo giorno feriale successivo a quello della vendita;
 b) in caso di mancata aggiudicazione:
  - viene restituito a partire dal giorno lavorativo successivo a quello dell’asta.

La Direzione Generale della Banca può esentare dal versamento del deposito cauzionale singoli offerenti o intere categorie di soggetti.

Art. 29 - Gara d’asta
La gara d’asta si inizia sul prezzo fissato dai Periti Stimatori ed eventualmente indicato negli elenchi dei pegni in vendita e nei cartellini di esposizione.
I Banditori di turno all’asta presentano le cose in vendita, leggono la descrizione predisposta e ne illustrano opportunamente le caratteristiche.

Art. 30 - Svolgimento delle aste
Le offerte sono enunciate al pubblico presente alla licitazione a mezzo di un incaricato dell’Istituto denominato Banditore. Esso potrà essere lo stesso Dipendente incaricato di dirigere l’asta.
Il Banditore ad alta voce ripete il prezzo base e quello delle successive offerte orali.
Il Banditore chiude la gara orale ripetendo chiaramente per almeno due volte l’ultimo prezzo (aggiudicazione provvisoria). Subito dopo annuncia l’esistenza di eventuali offerte segrete. In assenza di buste proclama l’aggiudicazione provvisoria come definitiva; in presenza di offerte segrete ne specifica il numero e apre la busta o le buste che le contengono dichiarando a voce alta l’importo di dette offerte.
L’aggiudicazione ha luogo in favore di colui che ha offerto, oralmente o per iscritto, l’importo più elevato.
Qualora l’offerta o le offerte scritte risultassero uguali all’ultima offerta della gara orale, l’aggiudicazione avverrà a favore della busta.
In caso di due o più offerte scritte di importo uguale, prevale quella presentata prima cronologicamente.
Nel caso in cui su un lotto in vendita venga effettuata una sola offerta scritta, senza quindi altre offerte in busta o orali in sala, l’aggiudicazione avverrà all’importo posto a base d’asta aumentato del 5%, a prescindere da quanto offerto in busta.
La chiusura della gara orale e l’aggiudicazione sono indicate con apposito segnale.

Art. 31 - Contestazioni
In caso di contestazioni sull’aggiudicazione tra due o più offerenti, si procederà immediatamente a nuovo incanto sulla base della maggior offerta raccolta.

Art. 32 - Proprietà della cosa venduta
La proprietà dell’oggetto viene acquisita soltanto a pagamento avvenuto del prezzo di aggiudicazione, dei diritti d’asta e delle imposte e tasse connesse.

Art. 33 - Pagamento
Il pagamento in valuta legale deve seguire immediatamente l’aggiudicazione.
In caso di mancato pagamento, l’oggetto viene rimesso nuovamente all’incanto.

Art. 34 - Consegna della cosa venduta
L’aggiudicatario deve ritirare gli oggetti contestualmente al pagamento, o comunque non oltre i due giorni lavorativi immediatamente successivi a quello di aggiudicazione, esibendo la ricevuta quietanzata dal cassiere.
In caso contrario è soggetto al pagamento di diritti di custodia nella misura stabilita dai competenti Organi della Banca.
Trascorso un anno dalla data di pagamento senza che gli oggetti siano stati ritirati, gli stessi sono rimessi all’incanto secondo le disposizioni dei competenti Organi della Banca.

Art. 35 - Reclami
L’aggiudicatario, dopo avere ritirato gli oggetti o le merci acquistati all’asta, non ha diritto di reclamare sulla qualità ancorché essenziale, sulla quantità e sullo stato di conservazione delle cose o delle merci acquistate.

Art. 36 - Consenso dell' acquirente
La partecipazione alle aste implica l’accettazione delle norme del presente Regolamento.

Art. 37 - Identificazione dell' acquirente
A fronte di ogni aggiudicazione viene rilasciata apposita ricevuta intestata all’acquirente previa identificazione.

Art. 38 - Aggiudicazione ai Periti Stimatori (omissis)

Art. 39 - Sopravanzi d’asta
Qualora il prezzo ricavato dalla vendita ecceda il credito della Banca per capitale, interessi ed accessori, la somma residua rimane a disposizione del portatore della polizza per la durata di un quinquennio, senza decorrenza di interessi.
Trascorso questo termine, è devoluta alla Banca in aumento del patrimonio, ai sensi di Legge.

Art. 40 - Opposizioni alla vendita
Non sono ammesse opposizioni alla vendita dei pegni da parte di terzi e, qualora ne venissero fatte, la vendita ha comunque luogo, anche senza la presenza dell’opponente.
La vendita del pegno è sospesa solo su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Art. 41 - Richiesta di notizie
La Banca, salvo i casi previsti dalla Legge, non è tenuta a comunicare i nomi degli acquirenti dei pegni venduti all’asta.

Art. 42 - Esposizione dei pegni
La Banca ha facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di procedere, scaduti i termini di Legge, all’esposizione dei pegni ai fini della successiva vendita all’asta.

Art. 43 - Vendite anticipate dei pegni
E’ in facoltà della Banca di ammettere all’asta oggetti pignorati e non scaduti, su richiesta del possessore della polizza, con l’osservanza delle norme di cui al presente Regolamento.

Art. 44 - Partecipazione alle aste degli Amministratori e dei Dipendenti
Gli Amministratori, i Sindaci e i Dipendenti della Banca, nonché gli Amministratori, i Sindaci e i Dipendenti delle Società del Gruppo bancario Credito Valtellinese, possono procedere ad acquisti nelle aste pubbliche tenute dall’Istituto purché concorrano con offerte segrete per iscritto, con esenzione dal versamento del deposito cauzionale, e, della loro partecipazione alla gara, diano preventiva comunicazione al Responsabile del Servizio Pegni.
Questi deve prenderne nota su un apposito registro sul quale dovrà annotare successivamente l’esito conseguito dall’offerta, e ciò perché sia evitata ogni possibilità di attività speculativa.
torna a inizio pagina

AMMORTAMENTO POLIZZE DI PEGNO

Art. 45 - Norma generale
La procedura per il rilascio dei duplicati di polizze di pegno smarrite, sottratte o distrutte è regolata dalle vigenti disposizioni di Legge e dal presente Regolamento.

Art. 46 - Denuncia
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di polizze di pegno, il possessore, che è tenuto a dimostrare la propria identità, deve farne tempestiva segnalazione alla Banca, presso lo stabilimento emittente, esibendo di norma copia di regolare denuncia rilasciata dalla competente Autorità.
Detta denuncia deve contenere possibilmente l’indicazione del numero della polizza e tutte le notizie che possono contribuire ad identificare le cose costituite in pegno, nonché tutte le altre notizie idonee a comprovare il diritto del denunciante ed a stabilire le circostanze della perdita.
Ad insindacabile giudizio del Responsabile del Servizio Pegni può avere anche luogo la ricognizione sugli oggetti, da farsi con le modalità e le cautele d’uso.
Per l’annotazione del fermo il denunciante deve, altresì, corrispondere i relativi diritti di ricerca e di fermo nella misura e con le modalità stabilite dai competenti Organi della Banca.
La presentazione della denuncia di cui al primo comma non sospende la disciplina di cui al precedente articolo 21.

Art. 47 - Ricorsi
Entro quindici giorni dalla presentazione della denuncia, il denunciante deve inoltrare al Presidente del Tribunale o al Pretore nella cui giurisdizione si trova lo “stabilimento” che ha emesso la polizza, in ragione della rispettiva competenza per valore, un ricorso circostanziato e corredato dalle prove che valgano a dimostrare nel ricorrente il “possesso” della polizza che si asserisce smarrita, distrutta o sottratta, così come previsto dall’articolo 7 della Legge 30 luglio 1951 n. 948.
Copia in carta libera del ricorso deve pervenire entro venticinque giorni dalla data di presentazione della denuncia di cui all’articolo 46, alla Banca presso lo stabilimento emittente, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e, entro cinque giorni dal ricevimento della medesima, la Banca comunicherà in via riservata al Presidente del Tribunale o al Pretore tutte le notizie inerenti alla polizza.

Art. 48 - Notifica e affissione del decreto
Il denunciante deve notificare alla Banca, presso lo stabilimento emittente, il decreto del Presidente del Tribunale o del Pretore che dichiara l’inefficacia della polizza e autorizza la Banca a rilasciare il duplicato dopo il compimento delle formalità indicate nel decreto stesso, purché nel frattempo non venga proposta opposizione con citazione notificata alla Banca presso lo stabilimento emittente.
Il decreto stesso, o un estratto, deve restare affisso, per la durata stabilita nello stesso, nei locali aperti al pubblico dello stabilimento emittente.

Art. 49 - Formalità conclusive
Il ricorrente deve produrre alla Banca un certificato della Cancelleria attestante che non sono state proposte opposizioni contro il decreto o che il giudizio di opposizione è stato estinto.

Art. 50 - Opposizioni
La opposizione al decreto non sospende la disciplina di cui al precedente articolo 21. Il fermo sul pegno o sul resto di vendita viene mantenuto fino al passaggio in giudicato della sentenza che ha posto fine al giudizio.

Art. 51 - Versamenti a sospensione della vendita
Qualora la procedura di smarrimento della polizza smarrita, distrutta o sottratta venga a coincidere con il periodo di scadenza dell’operazione di prestito su pegno, l’asta può essere sospesa, ad insindacabile giudizio della Banca, solo se il ricorrente o l’eventuale opponente depositino presso l’Istituto una somma pari al credito vantato (per interessi e accessori).

Art. 52 - Mancata presentazione della copia del ricorso
Decorsi venticinque giorni dalla presentazione della denuncia senza che sia pervenuta alla Banca la copia del ricorso di cui all’articolo 47 l’apposizione di fermo si avrà per non avvenuta.

Art. 53 - Rinvenimento della polizza
Qualora il denunciante rientri in possesso della polizza originale, dopo averne denunciato lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione, deve comunicarlo allo stabilimento emittente dichiarando che la denuncia deve considerarsi nulla a tutti gli effetti.
Per potere compiere, in base alla polizza originale, qualsiasi operazione, il denunciante deve esibire una dichiarazione della cancelleria competente che comprovi la mancata presentazione del ricorso oppure che questo non ha avuto seguito per rinunzia presentata dal denunciante o, infine, qualora l’Autorità Giudiziaria abbia emesso il decreto, un atto dell’Autorità Giudiziaria stessa di revoca del precedente provvedimento.
Qualora, in pendenza della procedura di ammortamento, la polizza venga esibita agli sportelli per l’estinzione o per il rinnovo del prestito, la Banca provvederà a ritirare il titolo e ad identificare il presentatore verbalizzando sommariamente le circostanze della presentazione e del ritiro.
Copia di tale verbale verrà rilasciata al presentatore del titolo con gli estremi della denuncia di cui all’articolo 46.
Qualora la polizza presentata agli sportelli sia stata denunciata all’Autorità di Polizia, come sottratta, la Banca segnalerà a tale Autorità l’avvenuta presentazione del titolo, allegando una copia del verbale di cui al comma precedente.

Art. 54 - Emissione del duplicato
La Banca, una volta esaurita la procedura di ammortamento, provvede ad emettere un duplicato della polizza.

Art. 55 - Prestiti inferiori
Per le sovvenzioni di cui all’art. 18 della Legge 30/7/1951 n. 948 e successive modificazioni, la procedura di ammortamento delle polizze denunciate smarrite, sottratte o distrutte, avviene con le formalità indicate negli articoli seguenti.
L’instaurarsi di tale procedura non sospende la disciplina di cui al precedente articolo 21.
La Banca potrà sempre esigere che venga comunque espletata la procedura ordinaria.

Art. 56 - Denuncia per prestiti inferiori
Il possessore deve presentare la denuncia nei modi e nei termini previsti dall’articolo 46 del presente Regolamento.

Art. 57 - Esposizione dell’estratto di denuncia per prestiti inferiori
Un estratto della denuncia viene esposto per un periodo di trenta giorni nei locali aperti al pubblico presso lo stabilimento emittente.

Art. 58 - Emissione del duplicato per prestiti inferiori
Decorsi i termini di cui all’articolo precedente, la Banca provvede ad emettere il duplicato della polizza se nel frattempo non sia stata proposta opposizione.
Tale opposizione deve essere presentata all’Autorità Giudiziaria con citazione da notificarsi anche alla Banca presso lo stabilimento emittente.
La Banca sospende l’emissione del duplicato fino a quando il giudizio non viene definito con sentenza passata in giudicato.

PARTE III - ALTRI SERVIZI ESPLICATI DAL SERVIZIO PEGNI

DEPOSITI A CUSTODIA (omissis)
VENDITE PER CONTO TERZI (omissis)
CONCESSIONE A TERZI DEL SERVIZIO D’ASTA (omissis)
STIME PER CONTO TERZI (omissis)

PARTE IV - PUBBLICITÀ E MODIFICA DELLE CONDIZIONI

La Banca fissa: il rapporto tra la stima ed il prezzo accordabile; i criteri di stima degli oggetti offerti in pegno; l’elenco merceologico degli oggetti che possono essere accettati in pegno; il saggio di interesse, la misura dell’interesse di mora, i diritti accessori e i rimborsi spese; la durata dei prestiti; il numero dei rinnovi consentiti; le condizioni e la misura dei diritti dovuti nel caso di estinzione del prestito prima della scadenza; i termini per il ritiro degli oggetti disimpegnati; la misura del rimborso spese per gli oggetti disimpegnati e non ritirati nei termini; i luoghi ove si tengono le aste pubbliche; i termini per la presentazione delle offerte segrete per iscritto; la misura dei depositi cauzionali per la partecipazione alle aste mediante offerte segrete per iscritto; la misura dei diritti d’asta; i luoghi dove versare i prezzi di aggiudicazione all’asta; i termini per il ritiro degli oggetti aggiudicati, pagati e non ritirati; la misura del rimborso delle spese dovute per gli oggetti aggiudicati e non ritirati nei termini; la misura dei diritti da corrispondere nei casi di denunce di sottrazione, smarrimento o distruzione di polizze.
La Banca porta a conoscenza degli interessati i termini e le condizioni di cui sopra per il tramite di cartelli esposti al pubblico nei locali ove si svolge il credito su pegno.
La Banca si riserva di modificare senza preavviso tutti o in parte i termini e le condizioni di cui sopra dandone notizia attraverso la modifica dei cartelli suddetti in aderenza alle disposizioni di Legge in materia vigenti.
La Banca porta a conoscenza degli interessati il presente Regolamento mediante esposizione al pubblico nei locali ove svolge il credito su pegno.
Tutte le norme contenute nel presente Regolamento si intendono conosciute e accettate senza eccezioni e riserva alcuna da chi compia presso il Credito Siciliano una qualsiasi operazione direttamente o indirettamente relativa al credito su pegno e agli altri servizi esplicati.

PARTE V - REGOLAMENTO PER I DEPOSITI A CUSTODIA PELLICCERIA E TAPPETI (omissis)
torna a inizio pagina

Guarda alcuni lotti proposti nelle prossime aste
esito d'asta